Superbonus
Il superbonus 110%: come funziona
Il Decreto Rilancio 34/2020 introduce attraverso i suoi 2 articoli 119 e 121 la possibilità di un SUPERBONUS 110% per l’efficientamento energetico e di poter esercitare sia lo SCONTO IN FATTURA che la CESSIONE DEL CREDITO. Sono molti gli interventi trainanti che permettono di accedere al SUPERBONUS quali il rifacimento degli impianti centralizzati condominiali o degli impianti relativi agli edifici unifamiliari e assimilabili, l’isolamento delle superfici opache disperdenti attraverso il cappotto termico e l’isolamento del tetto.
Tutti interventi anche aggregabili tra loro ed integrabili con altri interventi trainati (ad esempio l’installazione di Fotovoltaico o la sostituzione degli infissi) Oltre alla presenza dell’intervento trainante, tra i punti necessari per il riconoscimento del SUPERBONUS 110% troviamo l’obbligo di migliorare 2 classi energetiche dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) in relazione all’intervento/i eseguiti. Ancora saranno necessarie delle verifiche preliminari sulla conformità architettonica/urbanistica e delle asseverazioni tecniche e fiscali quali il visto di conformità.

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio 2020, che ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il periodo di validità del Superbonus e introdotto alcune modifiche.
Le nuove scadenze sono le seguenti: – 30 giugno 2022 per la generalità dei contribuenti; – 31 dicembre 2022 per interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni o su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà (se entro il 30 Giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo); – 30 giugno 2023 per istituti autonomi case popolari IACP (se entro il 31 Dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo).
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenuta entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nell’anno 2022. In alternativa, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i beneficiari possono optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, o per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, di importo non superiore al corrispettivo dovuto.
Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus agevola i lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus incentiva quelli di adeguamento antisismico.
– Super Ecobonus: necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”, al quale si possono affiancare una serie di interventi “trainati”. L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto di lavori (o di una, se si raggiunge la classe energetica più alta). Ogni soggetto beneficiario può godere dell’agevolazione per un massimo di due unità abitative, salvo gli interventi sulle parti comuni, ammessi a prescindere dal numero di unità possedute;
– Super Sismabonus: un intervento di adeguamento antisismico su un edificio situato nelle zone sismiche 1, 2, 3 permette di usufruire della detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Non ci sono limiti sul numero delle abitazioni ristrutturabili.
1) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dell’edificio con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento (nel caso di pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: – Caldaie a condensazione (Classe A); – Pompe di calore ad alta efficienza; – Sistemi ibridi factory made; – Collettori solari termici (nuova installazione); – Sistemi di microcogenerazione che conducano ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%; – Allaccio a sistemi di teleriscaldamento esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con impianti autonomi destinati al riscaldamento, al raffrescamento (nel caso di pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: – Caldaie a condensazione (Classe A); – Pompe di calore ad alta efficienza; – Sistemi ibridi factory made; – Collettori solari termici (nuova installazione); – Sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; – Caldaie a biomassa (5 stelle) esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
3) Isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
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